Il diritto di accesso civico, disciplinato dall'art. 5 del d.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii., consente a chiunque di accedere ai documenti e ai dati della Società attraverso le seguenti modalità:

  • Accesso civico semplice: diritto di richiedere documenti, informazioni o dati, oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 33/13, nei casi in cui sia stata omessa la pubblicazione;
  • Accesso civico generalizzato: diritto di accedere ai dati e ai documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/13.
COME PRESENTARE L’ISTANZA DI ACCESSO CIVICO SEMPLICE

L’istanza di accesso civico è gratuita, non deve essere motivata e va presentata allo Staff alla Direzione Generale che riporta al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, e, in caso di accoglimento dell’istanza, provvede entro 30 giorni a pubblicare sul sito i dati, le informazioni ed i documenti richiesti e comunica al richiedente l’avvenuta pubblicazione indicando il relativo collegamento ipertestuale. Se invece le informazioni richieste sono già pubblicate, Ecocerved provvede a specificare al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.

La richiesta può essere presentata, compilando l’apposito Modello Accesso Civico Semplice con una delle seguenti modalità:

  • invio tramite posta elettronica all’attenzione dell’Unità di Staff alla Direzione Generale all’indirizzo indicato nel Modello per l’Accesso Civico Semplice;
  • invio tramite posta ordinaria indirizzata all’Unità di Staff alla Direzione Generale presso:
        ECOCERVED Scarl
        Via Emilio Zago n. 2 
        40128 Bologna
    
COME PRESENTARE L’ISTANZA DI ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO

L’istanza di accesso civico generalizzato è gratuita, non deve essere motivata, ma deve identificare in maniera chiara e puntuale i documenti, atti o informazioni per i quali si fa richiesta di accesso; non sono pertanto ammesse richieste di accesso civico generiche. Nel caso di richieste relative ad un numero manifestamente irragionevole di documenti, dati o informazioni tali da compromettere il buon funzionamento della società, la stessa può effettuare un bilanciamento tra l’interesse all’accesso e l’interesse al buon andamento dell’’attività amministrativa. La richiesta si può presentare compilando l’apposito modulo Modello Accesso Civico Generalizzato con una delle seguenti modalità:

  • invio tramite posta elettronica all’attenzione dell’Unità di Staff alla Direzione Generale all’indirizzo indicato nel Modello per l’Accesso Civico Generalizzato;
  • invio tramite posta ordinaria indirizzata all’Unità di Staff alla Direzione Generale presso:
        ECOCERVED Scarl
        Via Emilio Zago n. 2 
        40128 Bologna
    

Il procedimento deve concludersi con provvedimento espresso e motivato entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza e comunicato al richiedente e agli eventuali controinteressati, nelle modalità e limiti previsti dall’articolo 5, commi 5 e 6 del D. Lgs 33/2013.

Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell’accesso devono essere motivati con riferimento ai casi di esclusione e ai limiti stabiliti dall’articolo 5-bis, recante “Esclusioni e limiti all’accesso civico” d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33..

I contatti telefonici sono consultabili al seguente link: contatti.

POTERE SOSTITUTIVO

Nel caso di ritardo o mancata risposta, il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo, individuato nella figura del Direttore Generale - Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, rivolgendo la richiesta al seguente indirizzo: amministrazione.ecocerved@pec.it;

Registro degli accessi

Esclusioni e limitazioni

L’ Accesso civico generalizzato può essere escluso o limitato dalla Società, mediante opportuna motivazione, se la richiesta rientra nelle ipotesi di cui all’art. 5-bis commi 1,2,3, d.lgs. 33/2013, tali da rappresentare delle eccezioni assolute o relative.

Eccezioni assolute (comma 3 art. 5-bis):

Segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l'accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all'articolo 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990.

Eccezioni relative o qualificate (commi 1 e 2 art. 5-bis):

Pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti Interessi pubblici:

  • la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico;
  • la sicurezza nazionale;
  • la difesa e le questioni militari;
  • le relazioni internazionali;
  • la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
  • la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;
  • il regolare svolgimento di attività ispettive.

Pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti Interessi privati:

  • la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;
  • la libertà e la segretezza della corrispondenza;
  • gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.

In caso di limitazioni parziali ai documenti/dati/informazioni richiesti, la Società deve consentire l’accesso agli altri dati o alle altre parti del documento (comma 4 art. 5-bis).