Nel quadro del protocollo di Kyoto l’Unione europea si è impegnata a ridurre le proprie emissioni di gas ad effetto serra nel periodo 2008-2012 dell’8% rispetto ai livelli del 1990, anno di riferimento.
Per ridurre le emissioni di tali gas fluorurati allo scopo di conseguire gli obiettivi dell’UE in materia di cambiamenti climatici e adempiere agli obblighi derivanti dal protocollo di Kyoto, il 17 maggio 2006 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato il regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra (regolamento sugli F-gas).
Tale regolamento, in vigore dal 4 luglio 2007, stabilisce requisiti specifici per le varie fasi dell’intero ciclo di vita dei gas fluorurati, dalla produzione sino a fine vita.
Ne consegue che sono interessati dal regolamento vari soggetti coinvolti nel ciclo di vita dei gas fluorurati, tra cui produttori, importatori ed esportatori di tali gas, nonché fabbricanti e importatori di taluni prodotti e apparecchiature contenenti F-gas e operatori delle apparecchiature.
Il regolamento è integrato da 10 regolamenti della Commissione (atti di esecuzione) che definiscono gli aspetti tecnici di alcune delle sue disposizioni .
Il DPR disciplina le modalità di attuazione del regolamento (CE) n.842/2006 e dei regolamenti della Commissione europea di esecuzione dello stesso con riferimento a:
a)    l’individuazione delle autorità competenti;
b)    le procedure per la designazione degli organismi di certificazione e valutazione delle persone e delle imprese;
c)    le procedure per la designazione degli organismi di attestazione delle persone;
d)    il rilascio dei certificati provvisori alle persone e alle imprese;
e)    l’acquisizione dei dati sulle emissioni di cui all’articolo 6, comma 4, del regolamento (CE) n.842/2006;
f)    i registri di cui all’articolo 10, comma 3, del regolamento (CE) n.303/2008, all’articolo 10, comma 3, del regolamento (CE) n.304/2008, all’articolo 5, comma 3, del regolamento (CE) n.305/2008 e all’articolo 4, comma 3, del regolamento (CE) n.306/2008;
g)    l’etichettatura delle apparecchiature di cui all’articolo 7 del regolamento (CE) n.842/2006

Il Registro Nazionale
Le Camere di Commercio del capoluogo di regione o di provincia autonoma ove è iscritta la sede legale dell’impresa o ove risiede la persona fisica,  gestiscono il il Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate nonché il rilascio dei certificati provvisori e di attestati e visure di certificati.

Il Registro è costituito dalle seguenti sezioni:
a)        Sezione degli organismi di certificazione di cui all’articolo 5, nonché degli organismi di valutazione della conformità e di attestazione di cui all’articolo 7;
b)    Sezione delle persone e delle imprese in possesso di un certificato provvisorio in base all’articolo 10;
c)    Sezione delle persone e delle imprese certificate ai sensi dell’articolo 9, commi 1 e 5;
d)    Sezione delle persone che hanno ottenuto l'attestato in base all’articolo 9, comma 3;
e)    Sezione delle persone che non sono soggette ad obbligo di certificazione in base alle deroghe o esenzioni previste rispettivamente dagli articoli 11 e 12;
f)    Sezione delle persone e delle imprese che hanno ottenuto la certificazione in un altro Stato membro e che hanno trasmesso copia del proprio certificato ai sensi dell’articolo 14.

Persone ed imprese soggette all'obbligo devono iscriversi, esclusivamente via telematica, al registro nazionale entro 60 giorni dalla sua istituzione e previo pagamento dei diritti di segreteria il cui ammontare deve essere ancora definito con apposito provvedimento del Ministero dello Sviluppo Economico.
L’avvenuta istituzione del Registro dovrà essere pubblicata sul sito web del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Le informazioni da riportare nelle istanze e le modalità per la loro presentazione saranno pubblicate sul sito web del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo avviso nella Gazzetta Ufficiale .