La Direttiva che introduce nuove disposizioni per il miglioramento della raccolta, del riutilizzo e del riciclaggio dei RAEE e pone nuovi obiettivi per i Paesi membri dovrà essere recepita dagli Stati Membri entro il 14 febbraio 2014. A partire dal 15 febbraio 2014, è abrogata la direttiva 2002/96/CE.

Per quanto riguarda i prodotti la direttiva introduce una estensione del campo di applicazione della normativa.
La direttiva prevede due fasi di attuazione: un periodo transitorio e un periodo a regime.
Nel periodo transitorio, ovvero per i primi 6 anni dall’entrata in vigore della direttiva resta valida l'attuale distinzione in 10 classi di prodotti (allegato I e II) salvo alcune modifiche e integrazioni: l’aggiunta dei pannelli fotovoltaici e  le apparecchiature facenti parti di impianti fissi di grandi dimensione che svolgono la loro funzione anche ove non siano elementi degli stessi.
La  nuova Direttiva stabilisce che gli apparecchi “Dual Use”, quegli apparecchi (un personal computer, un Pc / telefono palmare, certi tipi di stampanti multifunzionali) che si prestano per qualità, prezzo, canale di vendita a uso sia domestico sia professionale, sono trattati, quando diventano rifiuti, come RAEE domestici e non professionali.

La direttiva conferma il carattere nazionale del Registro AEE.
Per coordinare le attività su base europea vengono espressamente previste le informazioni per la registrazione  all'allegato X, parte B della direttiva: la Commissione adotterà atti di esecuzione, per stabilire il formato della registrazione e delle comunicazioni e la frequenza delle comunicazioni al registro.
Viene dettagliata la funzionalità del REGISTRO NAZIONALE in modo da garantire che:
a) ogni produttore o ogni rappresentante autorizzato,  sia registrato come richiesto e possa inserire, on line, nel loro registro nazionale tutte le informazioni pertinenti, rendendo conto delle attività del produttore in tale Stato membro;
b) all'atto della registrazione, ogni produttore o ogni rappresentante autorizzato, fornisca le informazioni previste dall'allegato X, parte A, impegnandosi ad aggiornarle opportunamente;
c) ogni produttore o ogni rappresentante autorizzato,  fornisca le informazioni previste dall'allegato X, parte B;
d) i registri nazionali forniscano nel proprio sito internet rimandi (link) agli altri registri nazionali per facilitare in tutti gli Stati membri la registrazione dei produttori o, dei rappresentanti autorizzati.
E’ poi previsto che gli Stati membri raccolgano informazioni, su base annua, comprese stime circostanziate, sulle quantità e sulle categorie di AEE immesse sui loro mercati, raccolte attraverso tutti i canali, preparate per il riutilizzo, riciclate e recuperate nello Stato membro, nonché sui RAEE raccolti separatamente esportati, per peso.