Il regolamento europeo stabilisce che ogni Stato membro istituisca un sistema nazionale di certificazione e attestazione per il personale e per le imprese che svolgono attività di controllo delle perdite e per il ricupero dei gas fluorurati a effetto serra da impianti come frigoriferi, condizionatori, pompe di calore, impianti antincendio.
Inoltre è prevista la certificazione e un esame per chi opera in questi segmenti di attività e viene istituito il registro delle persone e delle imprese certificate.

I soggetti che svolgono tali attività si iscrivano ad un Registro nazionale, istituito presso il Ministero dell'Ambiente e  gestito, per via telematica, dalle Camere di commercio capoluoghi di regione e delle province autonome.

L’avvenuta istituzione del Registro viene pubblicata sul sito web del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo avviso nella Gazzetta Ufficiale.

Il decreto impone che tutti gli impianti che contengono più di 3 chili di fluorurati debbano essere accompagnati da un registro d'impianto in cui vanno riportati tutti gli eventi durante il funzionamento. Ogni anno i produttori e i grossisti di gas fluorurati (oltre una tonnellata l'anno) dovranno comunicare i dati.