Modifiche alla disciplina dell'Albo Nazionale Gestori introdotte dal D.Lgs. 205/2010
Il Decreto Legislativo Legislativo 3 dicembre 2010 n. 205, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10/12/2010 modifica il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e introduce una serie di novità in merito alla disciplina dell'Albo Nazionale Gestori.
Segnaliamo alcune delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 205 in materia di Albo Gestori:
L'articolo 17 sostituisce l'articolo 194 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e prevede che le imprese che effettuano il trasporto transfrontaliero nel territorio italiano sono iscritte all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'articolo 212.
L’articolo 25 modifica l’articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e introduce una serie di novità tra le quali:
- Richiede ai produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti nonché ai produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno di integrare la propria iscrizione comunicando l'attività dalla quale sono prodotti i rifiuti, le caratteristiche dei rifiuti prodotti, gli estremi dei mezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti.
- Stabilisce che i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno debbano rinnovare le proprie iscrizioni all'Albo ogni 10 anni (tali iscrizioni sino ad ora non prevedevano una scadenza).
- Prevede l’iscrizione all’Albo per le imprese e gli operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione, gli scali merci e i porti, nell'ambito del trasporto intermodale.
- Prevede la sospensione d'ufficio da parte delle Sezioni, entro due mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, dei mezzi iscritti all'Albo che le imprese non hanno iscritto anche a SISTRI (qualora ovviamente si tratti di mezzi per i quali sussiste l'obbligo di iscrizione al SISTRI).Trascorsi tre mesi dalla sospensione senza che tale obbligo sia stato adempiuto, l'autoveicolo è di diritto e con effetto immediato cancellato dall'Albo.