Dal 1° ottobre 2013 il Sistri diventa operativo per trasportatori e gestori di rifiuti pericolosi
Pubblicato in G.U. il D.L. 31 agosto 2013, n. 101 che rende operativo il SISTRI introducendo alcune semplificazioni.
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 204 del 31 agosto 2013 il decreto legge n. 101 del 31 agosto 2013. il D.L. 26 agosto 2013 che rivede il SISTRI introducendo alcune semplificazioni.
La semplificazione principale dell’intervento normativo consiste nel circoscrivere il Sistri solo ai produttori e ai gestori di rifiuti pericolosi.
--> Per gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi, inclusi i nuovi produttori, il termine iniziale di operatività del SISTRI è fissato al 1° ottobre 2013.
--> Per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi, nonché per i comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani del territorio della regione Campania, il termine iniziale di operatività è fissato al 3 marzo 2014 al fine di consentire ulteriori semplificazioni, con possibilità di ulteriore proroga di sei mesi se a tale data le semplificazioni non saranno operative. Questi soggetti possono comunque utilizzare il SISTRI su base volontaria a decorrere dal 1° ottobre 2013.
Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare si riserva di procedere periodicamente, con apposito Decreto, sulla base dell’evoluzione tecnologica e comunque nel rispetto della disciplina comunitaria, alla semplificazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, anche alla luce delle proposte delle associazioni rappresentative degli utenti, ovvero delle risultanze delle rilevazioni di soddisfazione dell’utenza
Con lo stesso Decreto sono rideterminati i contributi da porre a carico degli utenti in relazione alla riduzione dei costi conseguita.
Le sanzioni per le violazioni di cui all’articolo 260-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e successive modificazioni, limitatamente alle violazioni di cui al comma 3 quanto alle condotte di informazioni incomplete o inesatte, agli ulteriori obblighi di cui al comma 5, e a quelle di cui al comma 7 primo periodo (trasporto di rifiuti senza copia cartacea della scheda Sistri — Area movimentazione e, ove necessario richiesto senza copia del certificato analitico) , commesse fino al 31 marzo 2014 dai soggetti per i quali il SISTRI è obbligatorio dal 1° ottobre 2013, e fino al 30 settembre 2014 dai soggetti per i quali il SISTRI è obbligatorio dal 3 marzo 2014, sono irrogate nel caso di più di tre violazioni nel medesimo rispettivo arco temporale.